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Val Senales: dal TAR di Bolzano lo stop all'ampliamento degli impianti sciistici a ridosso del ghiacciaio

Val Senales (foto da salto.bz)

L'intervento andava sottoposto a Vas e Vinca. CAI Alto Adige, Dachverband für Natur-und Umweltschutz, Lipu e Mountain Wilderness: basta impianti sciistici ad alta quota in aree già estremamente sofferenti per i cambiamenti climatici

Il Tar di Bolzano, con la sentenza n. 176 del 17.06.2025, accoglie il ricorso delle associazioni ambientaliste CAI Alto Adige, Dachverband für Natur-und Umweltschutz, Lipu e Mountain Wilderness che avevano chiesto di annullare la delibera della Giunta provinciale del 5 marzo 2024, che autorizzava l’ampliamento del comprensorio sciistico della Val Senales. Questo ampliamento avrebbe provocato gravi danni ad un’area alpina caratterizzata da maestose morene, laghi e una natura ancora nella maggior parte incontaminata.

La delibera della Provincia autonoma di Bolzano aveva approvato il progetto di ampliamento in Val Senales a 3000 m di quota circa, che prevedeva la realizzazione di una seggiovia a 6 posti, per una lunghezza dell’impianto di risalita di circa 1 km, di una stazione a valle e una a monte, oltre a nuove piste di circa 2,6 ettari, in un’area tutelata dal Piano Paesaggistico del Comune di Senales classificata “zona rocciosa-ghiacciaio”. Si tratta infatti di una zona di transizione alpina - subalpina, che si trova all’interno dell’area sensibile dell’Hochjoch, in gran parte priva di vegetazione ed il cui paesaggio è caratterizzato da imponenti campi morenici.

Gli interventi integrativi delle zone sciistiche costituiscono atti di pianificazione e come tali, a norma di legge sono da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica (Vas). Il tribunale, seguendo le difese delle parti ricorrenti, ha affermato che questa non è stata eseguita. Come pure ha confermato che non è stata effettuata la Valutazione di Incidenza (Vinca), anche questa obbligatoria, essendo l’impianto progettato in prossimità di due siti Natura 2000, uno italiano e uno austriaco (“Alpi Ötztal” e “Parco naturale del Gruppo Tessa”).

L’ampliamento avrebbe anche interferito con habitat protetti e con le aree frequentate dalla Pernice bianca, una specie iconica delle Alpi, elencata in allegato I della Direttiva ‘Uccelli’ (2009/147/CEE). Gli impianti sciistici minacciano questa specie sia perché riducono le aree di alimentazione e nidificazione, già in forte contrazione a causa dei cambiamenti climatici, sia per il rischio di collisione contro i cavi sospesi degli impianti stessi.

La sentenza del Tar conferma la tesi delle associazioni ricorrenti affermando che “alcuni passaggi della procedura di VAS non sono stati eseguiti, ovvero, sono stati eseguiti in modo difforme a quanto prescritto, in violazione della Direttiva 2001/42/CE e della legge provinciale n. 17 del 2017” e chiarendo che “dall’esame della normativa e della giurisprudenza sopra riportata può senz’altro affermarsi che, nel caso di specie, sussisteva l’obbligo di effettuare la VIncA”.

In un contesto di cambiamenti climatici e inverni sempre più siccitosi, lo spostamento dei comprensori verso quote sempre più elevate, in ambienti tanto integri quanto delicati, è un approccio a uno sviluppo turistico miope, che nell’immediatezza danneggia la natura e a lungo termine anche l’economia dei territori, di cui una natura integra è un pilastro portante e lo sarà sempre di più.

Occorre veramente un cambiamento culturale per ritrovare un’armonia ormai persa con l’ambiente che ci circonda.

La sentenza del TAR

 

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