(5 luglio 2010) La Giunta Provinciale ha approvato un disegno di legge per modificare il Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (del 1987 e s.m.), presentato dal vicepresidente e assessore ai lavori pubblici, ambiente e trasporti Alberto Pacher. Le modifiche principali riguardano l'art. 51 del Testo unico con la soppressione del comma 2 quater e l'inserimento di un nuovo art. 51 bis recante la disciplina per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Aggiunta anche una norma transitoria e finale mirata a specificare i limiti per le diossine e i furani nonché per il flusso di massa degli impianti metallurgici.
"Si tratta di uno strumento evolutivo dinamico - ha illustrato il vicepresidente Alberto Pacher - che oltre ad introdurre criteri compatibili con la migliore tecnica disponibile, ci consentirà di garantire un livello di tutela e di qualità delle emissioni e in generale dell'ambiente esterno molto elevato, a livello non solo nazionale ma europeo".
Questo pacchetto di adeguamento normativo è strettamente correlato al quadro evolutivo della normativa nazionale ed europea, infatti lo Stato sta modificando il codice dell'ambiente per introdurvi la disciplina concernente l'autorizzazione integrata ambientale, anche in adeguamento alla direttiva 2008/1/CEE. Nella definizione dei nuovi parametri aggiornati si è inoltre tenuto conto degli orientamenti comunitari o derivanti da protocolli internazionali (Aarhus e Stoccolma) in materia di migliori tecniche disponibili e nuovi indici di riferimento. Inoltre la sperimentazione concreta degli effetti dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata nel 2009 all'Acciaieria di Borgo Valsugana consente di proseguire nell'affinamento e nell'aggiornamento della normativa di riferimento per una ricalibratura dei limiti di emissione sia con riferimento alle polveri sia con riguardo alle diossine. Le misure che sono state prescritte all'Acciaieria Valsugana lungo il processo di aggiornamento e di definizione dell'autorizzazione integrata ambientale consentono infatti di apprezzare l'efficacia delle prestazioni ambientali dell'impianto, che hanno raggiunto livelli effettivi molto elevati di qualità e protezione ambientale, assicurando una riduzione molto spinta delle emissioni di polveri e diossine (polveri: sotto il chilo/ora corrispondente a un sesto di quello autorizzato; diossine: sotto 0,1 nanogrammo per normal metro cubo a fronte di un limite di 0,5 nanogrammi per normal metro cubo).
Volontà della Giunta provinciale è dunque quella di arrivare ad una disciplina organica e chiara: la normativa provinciale, varata con la l.p. n. 47 nel 1978 e poi codificata nel Testo unico del 1987, è sorta in un contesto normativo statale e comunitario inadeguato o addirittura assente, sia con riguardo alle emissioni in atmosfera che con riferimento alla qualità dell'aria in ambiente esterno.
Se la normativa provinciale ha assunto un ruolo di supplenza alla fine degli anni Settanta, l'evoluzione dello scenario normativo europeo e nazionale, soprattutto a partire dal 1988, ha ridefinito e perfezionato il quadro generale ed i parametri di riferimento relativi all'inquinamento atmosferico. Ciò ha indotto, come in altri settori della normativa ambientale, un continuo adeguamento e aggiornamento della legislazione provinciale in materia di inquinamenti al quadro evolutivo di livello superiore.
Attorno al problema dell'impatto ambientale e sanitario delle Acciaierie Valsugana si è sviluppato un intenso confronto e scontro ai più vari livelli, sociale, associativo, politico, istituzionale e tecnico, testimoniato anche dal dibattito intervenuto nella seduta straordinaria del Consiglio provinciale del 14 maggio 2010. In seguito a questo dibattito, l'Amministrazione provinciale ha quindi maturato il convincimento di perfezionare e affinare la disciplina per la riduzione dell'inquinamento degli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione delle norme statali ed europee, per una sua coerente applicazione su scala provinciale.
Il nuovo disegno di legge introduce l'articolo 51 bis nel Testo unico, definendo una disciplina completa per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, che interessa al momento oltre una cinquantina di impianti, anche pubblici, presenti sul territorio provinciale, collegandola alla legislazione e alla normativa statale ed europea. L'autorizzazione integrata ambientale è l'espressione delle migliori tecniche disponibili e dei requisiti riguardanti i valori limite di emissione secondo un elevato standard di protezione dell'ambiente nel suo complesso. L'articolo inoltre richiama il tema del valore limite di emissione espresso come flusso di massa, da determinare nei casi concreti.
Si segnala inoltre il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti metallurgici, per i cui valori di emissione vengono fissati standard più restrittivi rispetto alle attuali linee guida statali e comunitarie. Si prevede in particolare un limite puntuale di 0,2 nanogrammi per normal metrocubo per la somma degli inquinanti rappresentati da diossine e furani, nonché un valore medio annuo di 0,1 nanogrammi, calcolato secondo modalità tecniche di misurazione e campionamento che implicano, nella prima fase, almeno sei campionamenti annuali. Si sottolinea che il parametro relativo alle diossine e ai furani è rappresentativo e indicatore guida di altre sostanze inquinanti e pericolose (PCB e IBA), sicché il suo forte abbassamento trascina con sé l'abbassamento anche delle emissioni delle altre sostanze pericolose.
Infine si prevede la sperimentazione sull'acciaieria di un sistema di campionamento in continuo di diossine e furani, nonché di eventuali altri microinquinanti, e la promozione di iniziative di informazione e partecipazione delle istituzioni e delle comunità locali con riferimento all'osservanza delle prescrizioni stabilite dalle autorizzazioni integrate ambientali.
Il testo del DDL Pacher